Legittima difesa

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  1. Janjo
     
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    Secondo me,è una cosa rivoluzionaria per la nostra società...

    http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=31434&idCat=120 ://http://www.cittadinolex.kataweb.it/...1434&idCat=120

    Io sono d'accordissimo...
     
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  2. desertvulture
     
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    si, anke io concordo!


    e mo ke vado a fare l'esame d penale, se mi fa sta doamnda, faccio anke la figura del tipo ke si informa sulle leggi! GRANDE JANJO!
     
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  3. Pannokkia F.C.
     
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    Io sono sempre comunista e secondo me è eccessivo....aumenterà soltanto il numero di morti inutili ed evitabili e alla fine si darà la parola alle armi con sempre più facilità!!!!!!!
    E poi spiegatemi una cosa...come si fa a dimostrare ke il ladro nn ha voluto desistere e quello ke sparando,magari uccidendo,l'ha fatto per legittima difesa???????
     
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  4. desertvulture
     
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    si fanno le indagini........e se nn portano a nulla credo ke sia una presunzione giuridica!
     
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  5. Pannokkia F.C.
     
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    Se nn hai testimoni è la tua parola contro quella di un morto????
    Ke significa presunzione giuridica?????
     
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  6. desertvulture
     
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    presunzione giuridica è una congettura ke il giudice o la legge fa sulla base di alcuni elementi!
    ovvero, in questo caso, si "presume" ke il soggetto abbia agito x leggittima difesa, se nn vi sono prove ke domostrano il contrario!

    le presunzioni possono essere sia assolute,quando nn ammettono la prova del contrario (ad es, si considera concepito in costanza di matrimonio il figlio ke nasce 180giorni dopo la celebrazione e non oltre i 300 dallo scioglimento ), ke relative, quando invece tale prova è ammessa (ad es, si considera padre, il soggetto unito in matrimonio con la madre, semprekè nn sia provato il contrario, ad esempio, con un esame del dna)

    in questo caso è una presunzione relativa

    mi sono spiegato?
     
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  7. priscillina;)
     
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    Sono daccordo con pannokkia.....il mondo è già di per se molto sporco e difficile da vivere...mettiamoci poi leggi, che facilitano una scelta ,che seppur solo in teoria giustificabile, non è mai la più giusta...
    Tutt'al più si può dire sicuramente la più facile da prendere ,in un momento ,per altro, in cui la ragione risulta essere non poco offuscata....
    Vallo a capire poi dopo quali sono state le dinamiche dell'accaduto e, nel frattempo, un'altra vita,giusta o sbagliata che sia(non sta a noi giudicare), è stata eliminata sotto la canna di una pistola...
    Ciao...
     
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  8. desertvulture
     
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    ragazzi, se leggete meglio la legge vi accorgerete ke non è cm dite voi! le parti ke metto in grassetto vi faranno capire meglio

    CODICE
    1. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, [B]sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.[/B]
    2. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma [1. Chiunque si introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni. 2. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.], sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
    a) [B]la propria o altrui incolumità;[/B]
    b) i beni propri o altrui, [B]quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.[/B]
    La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale


    La riforma varata dal Parlamento autorizza l'uso di armi per difendere la vita e i beni. Nell'ipotesi di violazione di domicilio, in altri termini, non sarà più punibile (in quanto il rapporto di proporzione tra difesa e offesa è ora presunto ex lege) chi spara contro il malvivente.E non sarà più punibile nemmeno se gli spara per difendere i (propri o altrui) beni, a due condizioni però: che vi sia pericolo d'aggressione e che non vi sia desistenza da parte dell'intruso. Ossia che di fronte all'intimazione del proprietario di casa, ad esempio, invece di scappare reagisca minaccioso. tutto ciò vale solo nelle abitazioni private o luoghi in cui s svolga un'attività (quindi non im mezzo alla strada!)!
    In dettaglio la nuova normativa prevede che chi, trovandosi in casa propria o sul luogo di lavoro, si sente aggredito o minacciato, o crede minacciati e aggrediti i beni che gli appartengono, può reagire come crede, utilizzando le armi «legittimamente detenute» ed anche uccidendo, perchè la sua reazione sarà sempre considerata «proporzionata» (presunzione giuridica relativa,quindi è ammessa la prova del contrario).
    le armi devono essere legalmente detenute, e questa è una grave limitazione alla libertà concessa dalla legge, visto ke cmq in italia nn è certo facile vedersi rilasciato il porto d'armi. precisiamo quindi ke nn si finirà cm in america ke vai al supermrcato e ti compri la pistola, e te la porti in giro quando cammini!
    pensate inoltre che prima in Italia se trovavi un ladro in casa e lo chiudi dentro per aspettare i carabinieri rischi di essere incriminato per sequestro di persona......nn skerziamo,jà! qualcosa in più per tutelare il cittadino andava fatto. io sn sicuramente favorevole ad un cambiamento... non esiste un eccesso di difesa ma stiamo impazzendo? Poi dipende tutto da come viene applicata la legge, dall'oggettività nella valutazione delle situazioni, ma penso che un cambiamento fosse necessario. sinceramente io quando leggo di gente processata per aver sparato ad un ladro che gli stava rapinando il tabaccaio o la gioielleria mi viene davvero da pensare se il mondo gira alla rovescia. Ditemi se è possibile che uno deve valutare prima se i ladri nel suo negozio sono una minaccia grave e poi sparare per metterli in fuga? perchè se non sono una minaccia grave si fa portar via tutto che tanto ai ladri penseranno le forze dell'ordine? No, per me è inammissibile.

    CITAZIONE
    Se nn hai testimoni è la tua parola contro quella di un morto????

    Sì ma questo in qualsiasi caso, non solamente nei casi di legittima difesa. E' normale che di fronte ad un omicidio sia difficile ricostruire la situazione.

    IN CONCLUSIONE: NESSUNO può andare in giro armato a sparare al primo che passa.
    La modifica fa venir meno in alcuni casi il concetto di proporzionalità tra difesa ed offesa. Punto.
    Se uno entra in casa tua tui puoi sparargli. E' questo il concetto.
    Se un pazzo vuol girare per strada con la pistola lo può fare ora come lo faceva prima, però ne pagherà le conseguenze.
    Però tooglietevi dalla testa le immagini da cinema in cui gente gira con il fucile ad uccidere gli innocenti perchè la legge non autorizza questo.
    La le gge autorizza solo a sparare ad un DELINQUENTE se questi minaccia i tuoi beni o la tua persona. E basta.

    LA MIA OPINIONE PERSONALE: FINALMENTE HANNO FATTO 'STA LEGGE!!!



    mmmm, a quanto pare nn mi ha messo in grassetto le parole della legge! cmq sono quelle ke si trovano fra le "B" e "/B"
    ve le riscrivo ora:

    1)sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
    2)la propria o altrui incolumità;
    3)quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
     
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  9. Mrs.Marple
     
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    Il nuovo testo dell'art 52 estende l'ambito di applicabilità della legittima difesa puchè sussistano 2 condizioni e cioè
    a)ke ci sia stata un'effettiva aggressione
    b)ke il reo nn abbia desistito(nn ci si potrebbe appellare ad esempio alla leg.difesa,nel caso in cui si spari alle spalle ad un ladro ke sta scappando senza ke questi abbia sottratto nulla alla vittima!!!in tal caso si infierirebbe soltanto).
    Inoltre prima l'art 52 riconosceva la leg.difesa come causa di nn punibilità nel momento in cui l'offeso vedeva in pericolo la propria vita e l'incolumità fisica,ora essa è giustificata anche x difendere cose materiali.
    Detto questo,io personalmente sono d'accordo,almeno x 3 motivi:
    1)xkè il nuovo art 52 nn AUTORIZZA ad uccidere ma evita ke ki subisce aggressioni,furti,rapine,ecc debba subire processi inutili
    2)la presenza di una disposizione di qst tipo ha indubbiamente effetti disincentivanti(un ladro ke fa una rapina sa a quali nuove conseguenza va incontro)
    3)in ogni caso x evitare ke in Italia si arrivi a comportarsi come in America, dove un uomo nn fu condannato pur avendo ucciso un ragazzo ke CREDEVA fosse un ladro,esiste il principio di proporzione.Ossia,il giudice deve valutare su basi concrete il rapporto ke c'è tra offesa del reo e difesa della vittima.
    La proposta del nuovo testo è stata presentata dalla Lega e nn a caso il nord-est è da anni teatro di furti nelle ville,tuttavia,a mio avviso,quando si parla di leggi il discorso deve prescindere da valutazioni di carattere politico.Si deve leggere il vekkio testo,confrontarlo col nuovo e fare le proprie considerazioni pur tenendo presente ke però l'interpretazione e applicazione delle disposizioni normative spettano cmq sempre ai giudici.
     
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  10. desertvulture
     
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    CITAZIONE
    2)la presenza di una disposizione di qst tipo ha indubbiamente effetti disincentivanti(un ladro ke fa una rapina sa a quali nuove conseguenza va incontro)

    quoto
    CITAZIONE
    a)ke ci sia stata un'effettiva aggressione

    CITAZIONE
    in ogni caso x evitare ke in Italia si arrivi a comportarsi come in America, dove un uomo nn fu condannato pur avendo ucciso un ragazzo ke CREDEVA fosse un ladro,esiste il principio di proporzione

    voglio precisare però ke ke esiste, ed esisteva, la fattispecie della leg difesa putativa: la situazione d pericolo nn esiste obiettivamente, ma è suppsta erroneamente dall'agente a causa d un erroneo apprezzamento dei fatti ke abbia un fondamento obbiettivo. ad esempio, nn è punibile il gioelliere ke, ritendendo reale un tentativo d rapina simulato, reagisca uccidendo l'apparente aggressore.
    CITAZIONE
    Inoltre prima l'art 52 riconosceva la leg.difesa come causa di nn punibilità nel momento in cui l'offeso vedeva in pericolo la propria vita e l'incolumità fisica,ora essa è giustificata anche x difendere cose materiali.

    questo nn è del tutto vero: anke il previgente articolo 52 faceva riferimento sia a diritti personali, sia a diritti patrimoniali. solo ke l'uccisione dell'aggresore era giustificata sl se era leso un dir personale. nel caso fosse leso un dir patrimoniale nn era consentito uccidere, ma sl ferire
    CITAZIONE
    1)xkè il nuovo art 52 nn AUTORIZZA ad uccidere ma evita ke ki subisce aggressioni,furti,rapine,ecc debba subire processi inutili

    il processo c'è lo stesso, solo ke ora colui ke agisce x leg difesa è tutelato dalla presunzione di proporzione
    CITAZIONE
    il giudice deve valutare su basi concrete il rapporto ke c'è tra offesa del reo e difesa della vittima.

    quoto! cm in tutti i processi la varietà dei dubbi è sempre rimessa al prudente apprezzamento del giudice
     
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  11. Pannokkia F.C.
     
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    Potete scrivere tutti i romanzi ke volete me nessuno mi toglierà dalla testa ke questa è una legge ke dà il "diritto" ad una persona,anke se lesa nei suoi diritti personali o patrimoniali,ad uccidere ki la lede con una certa facilità.......
     
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  12. desertvulture
     
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    vabbè, certo! ognuno ha le sue idee!
    io dicevo sl la mia!
     
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11 replies since 24/1/2006, 18:25   69 views
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